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Cartella di pagamento emessa per riscuotere canoni di locazione

 

Con la sentenza n. 1191 del 07.11.2017, emessa dal Tribunale Civile di Potenza, viene sancito un principio importante ossia:

nel caso in cui un Ente pubblico voglia riscuotere entrate patrimoniali utilizzando lo strumento della riscossione a mezzo ruolo, con conseguenza emissione della cartella di pagamento da parte della Concessionaria incaricata, il ruolo formato sarà legittimo unicamente nel caso in cui l'Ente sia provvisto di un titolo esecutivo”.

Nello caso di specie l'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di Potenza nell'anno 2015 aveva provveduto a trasmettere alla società di riscossione il ruolo n. 2015/XXXXXX, reso esecutivo in data 18/12/2015, afferente al mancato pagamento, da parte della società attrice, di canoni di locazione, riferiti la periodo gennaio – dicembre 2013.

I canoni di locazione richiesti trovavano la loro giustificazione nel contratto di locazione sottoscritto in data xx.xx.xxxx, tra la società attrice e l'ATER di Potenza, regolarmente registrato, avente ad oggetto la locazione di un immobile ad uso commerciale.

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. la società attrice contestava l'illegittimità della pretesa impugnando la cartella di pagamento facendo valere le seguenti eccezioni:

Improcedibilità, inammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo.

Infatti la procedura di riscossione, attraverso il sistema della riscossione esattoriale, è incompatibile con la riscossione dei canoni di locazione di un’Amministrazione pubblica la quale agisce Iure Privatorum.

Per i crediti di diritto privato aventi natura negoziale non è possibile fare ricorso alla riscossione, a mezzo ruolo, la quale deve essere preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo.

Nel caso oggetto di controversia l'A.T.E.R. di Potenza avrebbe proceduto alla formazione del ruolo, ed alla conseguente trasmissione alla Concessionaria incaricata per la riscossione dei canoni di locazione, riferibili all'anno XXXX, sulla base del semplice contratto di locazione.

Il Tribunale Civile di Potenza accogliendo la domanda proposta dalla parte attrice del giudizio ha annullato la cartella di pagamento emessa dall'Ente pubblico accogliendo l'eccezione di diritto sollevata precisando come il contratto di locazione sulla base del quale l'Ente aveva provveduto alla formazione del ruolo esattoriale non è da considerarsi titolo esecutivo a differenza di una scrittura privata autenticata ex art. 474 cpc, comma secondo.

Potenza, 19.03.2019

                                                                                                     Avv. Domenico Salvatore

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21-3-2019